Art. 22.
(Modalità di finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea).

      1. Al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 21 si provvede con la metà degli importi delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate per reati di pirateria musicale in ordine ai quali la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ha operato per l'individuazione dei colpevoli.

 

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      2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresì con le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4.
      3. Per la rappresentazione o l'esecuzione di brevi composizioni o di brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di manifestazioni e di trattenimenti a pagamento, è dovuto un diritto da chi rappresenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i Paesi. Tale diritto è corrisposto alla SIAE con le modalità, nelle misure e alle condizioni previste per le opere amministrate dalla Società stessa, la quale provvede a riversarlo al Fondo.
      4. Per la disciplina del diritto sul pubblico dominio musicale si applicano le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni, nonché del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n.1369, e successive modificazioni.